Art. 6.
(Strutture autorizzate).

      1. Le tecniche di fecondazione medicalmente assistita sono applicate presso strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte nel registro di cui all'articolo 7.
      2. Con regolamento adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti:

          a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture di cui al comma 1;

          b) le caratteristiche del personale delle strutture;

          c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

          d) le modalità di svolgimento dei controlli periodici sulle strutture e sulla qualità dei servizi erogati;

 

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          e) i protocolli di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni preimpianto, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13.